PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione delle discipline olistiche per la salute e istituzione della figura professionale di operatore).

      1. Sono definite discipline olistiche per la salute (DOS) quelle discipline che operano allo scopo di sostenere, mantenere e migliorare lo stato di salute della persona, attraverso specifiche metodiche volte a stimolare e a rinforzare in modo non invasivo le risorse naturali del soggetto utente. Le DOS non si prefiggono la cura di specifiche patologie e non sono riconducibili alle attività di cura e di riabilitazione fisica e psichica erogate dai servizi sanitari.
      2. È istituita la figura professionale di operatore di DOS, il cui profilo è basato su:

          a) l'approccio olistico alla persona e alla sua condizione;

          b) la promozione della salute e il miglioramento della qualità della vita, conseguibili mediante la stimolazione delle risorse naturali della persona secondo le metodiche specifiche di ogni disciplina;

          c) l'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;

          d) la non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e l'astensione dal ricorso alla prescrizione di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei al proprio ambito di competenza.

Art. 2.
(Istituzione dell'elenco nazionale delle DOS).

      1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro

 

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due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'elenco nazionale delle DOS, comprendente le seguenti discipline: shiatsu, naturopatia, reflessologia plantare, prano-pratica, craniosacrale, yoga, tai ji, qi gong, counseling olistico, kinesiologia, reiki, watsu e floripratica.
      2. La Commissione di cui all'articolo 3, entro dodici mesi dalla sua istituzione, determina i profili e gli ambiti di competenza delle figure professionali degli operatori delle discipline di cui al comma 1, sentito il parere delle rispettive associazioni nazionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e).
      3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute, su proposta della Commissione di cui all'articolo 3, con proprio decreto, provvede all'aggiornamento annuale dell'elenco nazionale delle DOS ai fini dell'iscrizione nel medesimo elenco di altre DOS.

Art. 3.
(Commissione nazionale per le DOS).

      1. È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale per le DOS, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione svolge i seguenti compiti:

          a) definisce gli ambiti operativi e i profili professionali relativi alle singole discipline;

          b) definisce gli iter formativi delle singole discipline e, in particolare, i criteri generali per l'adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di formazione, i criteri e i gradi della formazione e i contenuti dei corsi di formazione;

          c) di intesa con le associazioni nazionali di cui al comma 3, lettera e), definisce i metodi per il controllo della correttezza dell'attività professionale,

 

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adottando a tale fine un apposito regolamento;

          d) di intesa con le associazioni nazionali di cui al comma 3, lettera e), stabilisce le modalità e i criteri per l'aggiornamento formativo degli operatori di DOS;

          e) stabilisce le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti, nonché i requisiti per l'accreditamento e la formazione dei docenti e dei responsabili didattici presso gli enti di formazione;

          f) definisce i requisiti per l'accreditamento degli istituti di formazione pubblici e privati di cui all'articolo 4, previo parere delle associazioni nazionali di cui al comma 3, lettera e), del presente articolo;

          g) definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei titoli acquisiti in Italia e all'estero precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;

          h) determina i criteri di riconoscimento degli attuali operatori di DOS e delle iniziative formative in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

          i) esprime al Ministero dell'università e della ricerca parere obbligatorio per l'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'esercizio della professione di operatore di DOS;

          l) effettua ogni anno attività di monitoraggio delle DOS, valutando la validità delle discipline emergenti ai fini del loro riconoscimento e del conseguente inserimento nell'elenco nazionale di cui all'articolo 2;

          m) promuove, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le ragioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'adozione di criteri atti a favorire la formazione e lo svolgimento della professione di operatore di DOS nelle singole regioni;

          n) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle DOS, stabilendo, altresì,

 

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i criteri per garantire una corretta pubblicità delle medesime discipline.

      3. La Commissione è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di intesa con il Ministro della salute:

          a) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, con funzioni di presidente;

          b) un rappresentante del Ministero della salute;

          c) un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) un rappresentate designato dal Tribunale per i diritti del malato;

          e) tre rappresentanti espressi dalle associazioni degli operatori di DOS di rilevanza nazionale, presenti in almeno cinque regioni e aventi almeno quattro anni di attività, dotate di rappresentatività, di democrazia interna, nonché di un codice di deontologia professionale a garanzia della qualità e della correttezza professionali dei propri iscritti nei confronti dell'utente;

          f) un rappresentante designato dagli organismi di rappresentanza dei consumatori e degli utenti;

          g) tre rappresentanti espressi dagli enti di formazione o dalle associazioni di enti di formazione in DOS di rilevanza nazionale, presenti in almeno cinque regioni e aventi almeno quattro anni di attività, dotati di rappresentatività, di democrazia interna, nonché di un codice di deontologia professionale a garanzia della qualità e della correttezza professionali dei propri iscritti nei confronti dell'utente.

      4. La Commissione è rinnovata ogni tre anni e la sua attività è disciplinata da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.

 

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      5. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      6. È istituito un tavolo di consultazione a cui partecipa un rappresentante di ciascuna associazione degli operatori di DOS e un rappresentante di ciascun ente di formazione o associazione di enti di formazione di rilevanza nazionale di cui al comma 3, lettere e) e g).

Art. 4.
(Formazione).

      1. La formazione dell'operatore di DOS è di competenza degli enti pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 2.
      2. Ai fini dell'accreditamento di cui al comma 1, gli enti pubblici e privati di formazione devono comprovare almeno tre anni di attività di formazione nel settore e nella disciplina di riferimento, devono disporre di un corpo docente in possesso dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), e devono altresì possedere i requisiti definiti, ai sensi del medesimo articolo 3, comma 2, lettera f), dalla Commissione.
      3. Gli iter formativi delle singole discipline sono stabiliti dalla Commissione, tenuto conto delle indicazioni espresse dalle associazioni nazionali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e).
      4. I corsi di formazione per operatore di DOS hanno una durata minima triennale e il monte ore comprende un tirocinio o stage pratico pari ad almeno il 30 per cento della formazione. L'accesso ai corsi è vincolato al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titoli equipollenti.
      5. I corsi di formazione per operatore di DOS possono essere cofinanziati dalle regioni che annualmente determinano i relativi criteri e i modi di finanziamento, anche accedendo a progetti di formazione professionale previsti e cofinanziati dall'Unione europea.

 

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Art. 5.
(Diploma di operatore di DOS e istituzione del Registro nazionale).

      1. Al termine dell'iter formativo svolto presso gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 4 e previo superamento del relativo esame finale, agli allievi è rilasciato il diploma di operatore di DOS, che consente l'iscrizione presso il Registro nazionale di cui al comma 3 e abilita all'esercizio della professione.
      2. L'esame finale di cui al comma 1 è sostenuto da ogni allievo davanti ad una apposita commissione, la cui composizione è definita, entro due mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute.
      3. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito il Registro nazionale degli operatori di DOS, alla cui tenuta e costante aggiornamento provvede lo stesso Ministero.
      4. Il Registro nazionale di cui al comma 3 è suddiviso in elenchi per le singole discipline riconosciute.
      5. L'operatore di DOS può esercitare la propria attività professionale in forma subordinata, parasubordinata o autonoma.

Art. 6.
(Norme transitorie).

      1. La qualifica professionale di operatore di DOS è riconosciuta ai soggetti che sono iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle associazioni delle discipline determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
      2. I soggetti in possesso dei titoli previsti dalla presente legge e non iscritti alle associazioni di cui al comma 1 possono comunque presentare apposita richiesta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di operatore di

 

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DOS. Il riconoscimento è effettuato con provvedimento dello stesso Ministro, previo parere vincolante della Commissione.
      3. Le iniziative formative in DOS già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate entro tre anni dalla medesima data alle disposizioni di cui alla stessa legge.